(massima n. 1)
Nel giudizio di disconoscimento della paternitā, č valutabile, come elemento indiziario di convincimento, non solo il rifiuto della parte di sottoporsi alla disposta prova genetica ed ematologica (il quale č assimilabile al rifiuto di ottemperare all'ordine di ispezione corporale di cui all'art. 118, secondo comma c.p.c.), ma anche la sistematica opposizione avverso l'istanza di ammissione di detta prova, riconducibile nell'ambito del comportamento processuale di cui all'art. 116, secondo comma c.p.c.