(massima n. 1)
In tema di azione di disconoscimento di paternità, mentre nei casi previsti ai numeri 1 e 2 dell'art. 235 c.c. (mancanza di coabitazione dei coniugi ed impotenza del marito) la prova di detti fatti può essere da sola sufficiente ad escludere il rapporto di paternità, la prova, invece, dei fatti integranti l'ipotesi di cui al numero 3 (adulterio o celamento della gravidanza o della nascita), pur essendo fortemente indicativa della fondatezza dell'azione, non è mai di per sé sufficiente per l'accoglimento della domanda di disconoscimento, la quale resta subordinata alla dimostrazione di altri fatti o circostanze inconciliabili con la paternità, quali le caratteristiche genetiche o ematologiche.