Cassazione civile Sez. II sentenza n. 778 del 19 gennaio 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di condominio negli edifici, ai sensi dell'art. 1117, terzo comma, c.c., la proprietą dei tubi di scarico dei singoli condomini si estende fino al punto del loro raccordo con l'innesto nella colonna verticale, all'altezza di ciascun piano dell'edificio. Ne consegue che la parte della colonna di scarico che, all'altezza dei singoli piani dell'edificio condominiale, funge da raccordo tra tale colonna e lo scarico dei singoli appartamenti (braga) va qualificato come bene condominiale, proprio in relazione alla sua funzione e in quanto strutturalmente collegata al tratto verticale dello scarico, del quale costituisce parte essenziale.

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