(massima n. 1)
In tema di disconoscimento della paternità del figlio concepito durante il matrimonio, fondato sull'adulterio della moglie, la prova di tale adulterio nel periodo del concepimento consente in ogni caso — nonostante l'eventuale prosecuzione, in detto periodo, della convivenza e dei rapporti intimi con il coniuge — di superare la presunzione legale di paternità del marito mediante la prova del contrario, ossia dimostrando, ai sensi dell'art. 235, primo comma, n. 3, secondo periodo, c.c., che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità; ne consegue che, raggiunta la prova dell'adulterio, gli altri elementi di prova acquisiti al giudizio, tra cui il rifiuto di sottoporsi alle indagini per la ricerca delle compatibilità emato-genetiche, debbono essere valutati dal giudice di merito al fine di escludere o confermare la paternità, e ciò a prescindere dal fatto che, per un lungo periodo di tempo, comprendente l'epoca di concepimento del figlio, la donna, pur intrattenendo rapporti sessuali con altro uomo, abbia continuato a convivere con il marito e ad avere rapporti intimi con il medesimo.