(massima n. 1)
Ai fini della costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia (nella specie, servitù di smaltimento delle acque), è necessaria la sussistenza dell'opera di asservimento, visibile e permanente, nel momento dell'alienazione dei fondi da parte dell'unico originario proprietario, essendo irrilevante, viceversa, che l'opera stessa (nella specie, l'impianto fognario) non fosse in regola con le prescrizioni di legge.