(massima n. 1)
In tema di disconoscimento della paternitā, a seguito della dichiarazione di parziale illegittimitā costituzionale dell'art. 235, primo comma, numero 3), c.c. (Corte cost., sentenza n. 266 del 2006), č possibile dare ingresso alle prove genetiche e a quelle ematologiche, rivolte ad acclarare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, indipendentemente dalla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie.