(massima n. 1)
Il soggetto nei cui confronti è richiesto l'ampliamento coattivo della servitù di passaggio non può utilmente eccepire che sarebbe possibile realizzare il passaggio sul fondo di un terzo, poiché, sussistendo già una servitù di passaggio a favore del fondo intercluso, la costituzione di una servitù coattiva sul fondo di altri sarebbe consentita solo se l'ampliamento della servitù già esistente risultasse impossibile o possibile soltanto con dispendio o disagio eccessivi.