(massima n. 1)
In tema di disconoscimento della paternitā, ove l'azione sia promossa per celamento della gravidanza, l'esperimento della prova ematologica e genetica non č subordinato all'esito positivo della prova della predetta circostanza, in tal senso deponendo una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 235, primo comma, n. 2, c.c., imposta dalla dichiarazione d'illegittimitā costituzionale del n. 3 dello stesso articolo, nella parte in cui subordinava l'esame delle prove tecniche alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie (cfr. Corte cost., sent. n. 266 del 2006), nonché il rilievo che tale fattispecie si pone come ipotesi parallela all'adulterio, in quanto l'anomalia del comportamento della moglie consente di dubitare, secondo l'id quod plerumque accidit che il figlio sia stato generato dal presunto padre.