Cassazione civile Sez. II sentenza n. 9052 del 5 giugno 2012

(2 massime)

(massima n. 1)

L'art. 936, ultimo comma, c.c., il quale prevede che il proprietario del suolo, su cui un terzo abbia realizzato un'opera, non può più domandarne la rimozione trascorsi sei mesi dalla notizia dell'incorporazione, trova applicazione esclusivamente nell'ambito della particolare disciplina dell'accessione, nel senso che lo stesso proprietario, privato della scelta fra ritenzione e rimozione della costruzione, resta obbligato al pagamento del valore dei materiali e del prezzo della mano d'opera (oppure dell'aumento del valore del fondo), ma non interferisce sulla facoltà del proprietario medesimo di agire in rivendicazione, al fine di recuperare la porzione del bene della quale sia stato spossessato con l'esecuzione di quell'opera, e, quindi, di conseguirne la demolizione (fermo restando il suddetto obbligo di pagamento).

(massima n. 2)

Nell'ipotesi di sconfinamento prevista dall'art 938 c.c., qualora non si verifichi l'accessione invertita a favore del costruttore, il proprietario del suolo non è vincolato all'osservanza del termine indicato dall'art 936, ultimo comma, c.c. per l'esercizio dello "ius tollendi". Ne consegue che, dovendo l'inerzia del proprietario della porzione di fondo occupata, protratta per oltre tre mesi dall'inizio della costruzione, concorrere con la buona fede del costruttore al fine di attribuire a quest'ultimo la proprietà dell'edificio e del suolo, è sufficiente che manchi uno di tali due elementi perché l'accessione invertita non si realizzi e rimanga, perciò, integro il diritto del proprietario della superficie occupata ad ottenere la demolizione dell'opera ivi illegittimamente eseguita.

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