(massima n. 1)
In tema di disconoscimento della paternitą, ove l'azione sia promossa per l'impotenza del marito, l'esperimento della prova ematico-genetica non č subordinato all'esito positivo della prova dell'impotenza, anche solo di generare, in tal senso deponendo sia una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 235, primo comma, n. 2, c.c., imposta dalla dichiarazione d'illegittimitą costituzionale del n. 3 dello stesso articolo, nella parte in cui subordinava l'esame delle prove tecniche alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie (cfr. Corte cost., sent. N. 266 del 2006), sia l'alto grado di affidabilitą ormai raggiunto dalla prova ematico-genetica, e, per converso, la difficoltą della prova dell'impotenza.