(massima n. 1)
In tema di disconoscimento della paternitą del figlio concepito durante il matrimonio, per effetto della L. 19 maggio 1975, n. 151, per quanto riguarda l'ipotesi della mancata coabitazione, la nuova formulazione dell'art. 235, n. 1, c.c. ha sostituito la nozione di fisica impossibilitą di coabitare per causa di allontanamento od altro fatto con quella pił generica ed ampia di «non coabitazione»: nozione quest'ultima che (al di lą del significato testuale delle parole usate ed alla luce della ratio legis, da identificarsi nella presunzione che la coabitazione tra i coniugi comporti naturalmente il mantenimento dei rapporti sessuali) va intesa come comprensiva delle ipotesi in cui i coniugi pur avendo abitato nello stesso alloggio o vissuto nella stessa cittą o avuto comunque possibilitą di visita o d'incontro si siano trovati insieme in circostanze di tempo e di luogo e in condizioni personali e soggettive tali da rendere improbabile che essi abbiano potuto avere rapporti intimi. Dal che consegue che, quando l'attore abbia dimostrato la «non coabitazione», nel senso precisato, la parte convenuta deve, essa provare, fornendo idonei elementi presuntivi il ripristino anche temporaneo della coabitazione ovvero, che eventuali incontri occasionali o saltuari sul piano di una ragionevole probabilitą (e non di una mera possibilitą) siano sfociati in rapporti intimi.