(massima n. 1)
La norma di cui all'art. 876 c.c., secondo la quale il vicino che voglia servirsi del muro esistente sul confine al solo scopo di innestarvi un capo del proprio muro deve corrispondere all'altro proprietario un'indennitą per l'innesto, disciplina le situazioni in cui non soltanto il muro nuovo trovi un sostegno nell'altro, ma anche questo in quello, specie se di maggiori dimensioni. Ne consegue che il diritto all'indennitą a favore di proprietario del muro di confine sorge per effetto di detto innesto, presupponendo l'avvenuto esercizio del relativo diritto.