(massima n. 2)
L'art. 334 cod. proc. civ., che consente alle parti, contro le quali sia stata proposta impugnazione (o chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 cod. proc. civ.), di proporre impugnazione incidentale, anche quando per esse sia decorso il termine ordinario o abbiano fatto acquiescenza, č rivolto a rendere possibile l'accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorchč autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale.