(massima n. 1)
In tema di donazione, lo spirito di liberalitā che connota il depauperamento del donante e l'arricchimento del donatario va ravvisato nella consapevolezza dell'uno di attribuire all'altro un vantaggio patrimoniale in assenza di qualsivoglia costrizione, giuridica o morale. Tale spontaneitā dell'attribuzione patrimoniale non č incompatibile con l'esasperata conflittualitā esistente tra le parti al momento del contratto, la quale si atteggia come elemento fattuale del tutto neutro rispetto alla causa della donazione, non integrando né un'ipotesi di cogenza giuridica, né un'ipotesi di costrizione morale, salva l'eventuale rilevanza di motivi di annullamento del contratto per vizio della volontā. (Nella specie, relativa a donazione immobiliare reciproca stipulata da coniugi separati con finalitā di divisione, ma senza proporzione di valore tra le assegnazioni, una parte aveva chiesto dichiararsi la nullitā del negozio per mancanza di causa, assumendo che l'esasperata conflittualitā fosse incompatibile con l'"animus donandi"; in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la sentenza di merito, che aveva disatteso la denuncia di nullitā).