(massima n. 1)
Il "discrimen" tra divisione transattiva, rescindibile ex art. 764, primo comma, c.c., e transazione divisoria, non rescindibile ex art. 764, secondo comma, c.c., né annullabile per errore ex art. 1969 c.c., non è costituito dalla natura transattiva di una controversia divisionale, ricorrente in entrambi i negozi, bensì dall'esistenza, nella prima e non nella seconda, di proporzionalità tra le attribuzioni patrimoniali e le quote di ciascuno dei partecipanti alla comunione.