(massima n. 1)
In materia di divisione giudiziale, la non comoda divisibilità di un immobile, integrando un'eccezione al diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire i beni in natura, può ritenersi legittimamente praticabile solo quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dall'irrealizzabilità del frazionamento dell'immobile, o dalla sua realizzabilità a pena di notevole deprezzamento, o dall'impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso.(Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso, assumendo che il mutamento di tipologia di un immobile da destinazione unifamiliare a bifamiliare non ne mutasse la destinazione urbanistica, e quindi non incidesse sulla comoda divisibilità dello stesso).