(massima n. 1)
In materia di testamento olografo, il rispetto del principio dell'autografia di cui all'art. 602 c.c. non impedisce che, nell'ambito dello stesso documento, siano enucleabili, da un lato, un testamento pienamente rispondente ai requisiti di legge e, dall'altro, scritti provenienti da una mano sicuramente diversa - apposti dopo la sottoscrizione da parte del testatore e, perciò, collocati in una parte diversa del documento - i quali, di per sé, non possono invalidare per intero la scheda testamentaria redatta dal testatore. (Nella specie, si trattava di una scheda testamentaria composta di due parti distinte, l'una contenente l'istituzione di erede, siglata dal testatore con firma autografa, e l'altra contenente un codicillo nel quale era evidente che la mano del testatore era stata guidata da un terzo; la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato la nullità dell'intero testamento).