(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā di una scrittura privata come testamento olografo non č sufficiente il riscontro dei requisiti di forma individuati dall'art. 602 c.c., occorrendo, altresė, l'accertamento dell'oggettiva riconoscibilitā nella scrittura della volontā attuale del suo autore di compiere non giā un mero progetto, ma un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso. Tale accertamento, che costituisce un "prius" logico rispetto alla stessa interpretazione della volontā testamentaria, č rimesso al giudice del merito e, se congruamente e logicamente motivato, č incensurabile in sede di legittimitā. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva ravvisato la sussistenza di un testamento olografo in un documento recante soltanto la dichiarazione ricognitiva dell'autore che tutti i beni a lui intestati fossero esclusivamente di proprietā della moglie, ritenendo plausibile l'intento del "de cuius" di disporre in tal modo delle sue sostanze per il tempo in cui avesse cessato di vivere).