(massima n. 1)
L'amministrazione di sostegno - introdotta nell'ordinamento dall'art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n. 6 - ha la finalitą di offrire a chi si trovi nella impossibilitą, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacitą di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del codice civile. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non gią al diverso, e meno intenso, grado di infermitą o di impossibilitą di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneitą di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilitą ed alla maggiore agilitą della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformitą di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attivitą che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravitą e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie.