(massima n. 1)
In tema di disconoscimento di paternitā, la disciplina contenuta nell'art. 235 c.c. č applicabile anche a filiazioni scaturite da fecondazione artificiale, tenuto conto che il quadro normativo, a seguito dell'introduzione della legge 19 febbraio 2004, n. 40, per come formulata e interpretabile alla luce del principio del "favor veritatis", si č arricchito di una nuova ipotesi di disconoscimento, che si aggiunge a quelle previste dalla citata disposizione codicistica; pertanto, stante l'identitā della "ratio" e per evidenti ragioni sistematiche, č applicabile anche il termine di decadenza previsto dal successivo art. 244 c.c., che decorre dal momento in cui sia acquisita la certezza del ricorso a tale metodo di procreazione.