(massima n. 1)
Ai fini della collocazione di tutti gli interessi contemplati nell'art. 2855 c.c. nello stesso grado del capitale, è possibile che il creditore indichi nella nota d' iscrizione una somma riferita agli interessi stessi, sia limitandola a quelli convenzionali c.d. triennali, sia comprendendovi gli interessi legali ai sensi del terzo comma della menzionata norma, ovvero aggiungendone un ulteriore somma da riferire a questi ultimi interessi; in queste ipotesi il creditore non potrà pretendere l'estensione della garanzia oltre la somma iscritta, ai sensi dei commi secondo e terzo dell'art. 2855 c.c., restando la prelazione limitata alle somme specificamente indicate nella nota. Ne consegue che, nel caso in cui, invece, il creditore ipotecario voglia avvalersi delle deroghe che le norme richiamate prevedono alla regola dell'inestensibilità dell'ipoteca agli accessori, lo stesso dovrà, nella medesima nota d'iscrizione, enunciare che il credito è produttivo d'interessi e ne dovrà indicare il tasso.