(massima n. 1)
Ogni volta che, salva disposizione particolare, un termine č posto con onere di perentoria osservanza per l'esercizio di un diritto (di regola potestativo) per la prima od unica volta, con l'effetto che il diritto medesimo č perduto se l'atto di relativa esecuzione non abbia luogo nel tempo all'uopo stabilito, deve essere qualificato di decadenza, anche in mancanza di specifica definizione legislativa.