(massima n. 1)
La decadenza può essere impedita soltanto mediante il compimento di un atto determinato, insuscettibile di equipollenti, la cui operatività deve permanere durante tutto l'iter necessario al conseguimento dello scopo che gli è proprio; di conseguenza, allorché l'atto richiesto per impedire la decadenza consista nell'esercizio di un'azione, la tempestiva proposizione della domanda giudiziale non è idonea a conseguire tale effetto nel caso che il processo sia dichiarato estinto, poiché l'estinzione rende inefficaci tutti gli atti processuali compiuti, compreso l'atto introduttivo della lite, al quale non può essere attribuito alcun effetto processuale o sostanziale, e quindi neppure quello di impedire la decadenza del diritto fatto valere in giudizio.