(massima n. 1)
La proposizione dell'eccezione di prescrizione presuntiva non equivale a riconoscimento del debito oggetto di controversia. in quanto, secondo il disposto di cui all'art. 2959 c.c., l'ammissione della mancata estinzione dell'obbligazione comporta soltanto il rigetto dell'eccezione anzidetta, ma non gią l'incompatibilitą della stessa eccezione con la deduzione di ulteriori eccezioni e difese di merito concernenti il rapporto obbligatorio, che, pertanto, devono essere esaminate e decise in sentenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto l'eccezione di legittimazione passiva del debitore convenuto in giudizio, da questi sollevata in via principale rispetto all'ulteriore eccezione di prescrizione presuntiva del debito controverso).