(massima n. 2)
Verificatasi la condizione, prevista tra quelle generali di polizza per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da sinistro stradale, di guida del veicolo da parte di persona sprovvista della relativa abilitazione, l'assicuratore, che deve risarcire il danneggiato (art. 18, primo comma, L. 24 dicembre 1969 n. 990) ha diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato - nella misura in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione: art. 18, secondo comma, stessa legge - senza rilevanza alcuna dell'affidamento del veicolo a certe condizioni, ovvero del mancato rispetto di esse da parte dell'affidatario; invece è estraneo alle condizioni di polizza il diniego di responsabilità che l'assicurato fonda sul terzo comma dell'art. 2054 c.c. (“circolazione del veicolo avvenuta contro la sua volontà”).