(massima n. 1)
Si prescrive in un anno, a norma dell'articolo 2952 cod. civ., e non nel diverso termine di cui all'articolo 2947 cod. civ., ed inizia a decorrere dalla data di pagamento, il diritto alla rivalsa che ai sensi dell'articolo 18, secondo comma, ult. periodo, della legge 24 dicembre 1969 n. 990 - "ratione temporis" applicabile (come nella specie) - č riconosciuto all'assicuratore nei confronti dell'assicurato a seguito dell'azione di danni esperita nei propri confronti dal danneggiato per sinistro stradale.