(massima n. 1)
In tema di lavoro carcerario, il termine di prescrizione dei diritti del lavoratore non decorre durante lo svolgimento del rapporto, essendo il rapporto privo di stabilitą ed atteso che le particolaritą del lavoro carcerario nel quale la configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto possono non coincidere con quelli che contrassegnano il lavoro libero in considerazione delle modalitą essenziali di esecuzione della pena e delle corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria possono determinare nel lavoratore una situazione di metus giustificativa della sospensione della prescrizione.