(massima n. 1)
In tema di prescrizione dell'azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. ed in ipotesi di fatto lesivo suscettibile di produrre un progressivo aggravamento del danno originario, il termine di cui all'art. 2947 c.c. decorre dal momento in cui si manifesta l'iniziale danno nella sfera giuridica altrui. In tale caso, la parte che eccepisce la prescrizione ha l'onere di provare che gli specifici danni dedotti in giudizio si sono manifestati in epoca idonea a far ritenere fondata l'eccezione medesima e la relativa valutazione della prova concreta una mera quaestio fatti, come tale non censurabile in sede di legittimitą.