(massima n. 1)
Le prescrizioni brevi, (che sono alternative alla prescrizione decennale ordinaria, pur avendo il medesimo fondamento dell'inerzia e del mero decorso del tempo, e comportano l'estinzione del credito senza possibilitą di prova del mancato pagamento) e le prescrizioni presuntive, (che si fondano invece sulla presunzione di pagamento, secondo gli usi correnti, possono essere vinte dalla prova contraria e non sono incompatibili con l'ammissione del debitore di non avere estinto il debito ovvero la contestazione della sua esistenza) sono entrambe applicabili al rapporto di lavoro subordinato, salva la diversa decorrenza in funzione della stabilitą o meno del rapporto stesso.