(massima n. 1)
Il riconoscimento dell'altrui diritto, che ne interrompe la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c., non esige formule speciali e può risultare - secondo un accertamento riservato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici o da errori di diritto - da qualsiasi inequivoca manifestazione di volontà, ancorché non esplicita, del debitore, purché sopravvenuta allorché la prescrizione ha già iniziato il suo corso. Lo stesso riconoscimento, inoltre, costituendo un atto non eccedente l'ordinaria amministrazione, ha efficacia interruttiva, in virtù dell'apparenza del diritto e della tutela dell'affidamento del terzo, ancorché, nel caso in cui il debitore sia un ente a struttura articolata provenga da organo che, investito della cura degli interessi cui l'atto stesso si riconnette, sia peraltro privo della rappresentanza esterna dell'ente. (Nella specie, la Suprema Corte, confermando, sul punto, l'impugnata sentenza, ha disatteso la tesi dell'ente Ferrovie dello Stato circa l'inidoneità di circolari amministrative aziendali a configurare atti di riconoscimento del diritto dei dipendenti a differenze retributive a titolo di compenso per lavoro straordinario).