(massima n. 1)
Il riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere interrompe — ai sensi dell'art. 2944 c.c. — la prescrizione che sia ancora in corso, mentre se la prescrizione è già compita può solo ipotizzarsi la rinuncia alla prescrizione secondo la diversa disciplina dettata dall'art. 2937 c.c.