(massima n. 1)
Il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietā. La relativa indagine, in quanto rivolta alla ricostruzione di un fatto e non all'applicazione di specifiche norme di diritto, č riservata al giudice del merito, ed č sindacabile in sede di legittimitā sotto il profilo della correttezza logica e giuridica della motivazione. (Nella specie, relativa all'interruzione della prescrizione delle sanzioni amministrative, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto come atti di riconoscimento le richieste di sospensione dell'esecuzione e di prestazione di cauzione omettendo ogni motivazione).