(massima n. 1)
Per aversi riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, pur non occorrendo formule sacrali e neppure una specifica volontā di produrre l'effetto interruttivo (data la natura non negoziale dell'atto), č pur sempre necessario che sussista, anche implicitamente, una manifestazione della consapevolezza della esistenza del debito che riveli il carattere della volontarietā. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che non aveva riconosciuto tali requisiti nella presa d'atto, da parte dei lavoratori, della riserva espressa dalla societā di richiedere loro la restituzione degli emolumenti in contestazione, in caso di esito favorevole, per l'azienda, delle vertenze giudiziarie con altri ex dipendenti).