(massima n. 1)
La notificazione di un atto introduttivo di giudizio promosso nei confronti di una societā di capitali, ove il giudice abbia dovuto disporne la rinnovazione per mancata costituzione della convenuta, non č idonea a produrre anteriormente a tale rinnovazione almeno l'effetto interruttivo della prescrizione del credito vantato in giudizio, quando la sua originaria esecuzione sia avvenuta presso la privata dimora del legale rappresentante della convenuta societā, non coincidente con la sede di questa.