(massima n. 1)
L'efficacia dell'atto interruttivo della prescrizione č circoscritta, sia dal lato attivo che da quello passivo, ai soggetti di tale atto (il quale sul piano sostanziale č un negozio unilaterale recettizio), senza alcuna influenza sulle posizioni di terzi, salve le particolari ipotesi di cui agli artt. 1309, 1310, comma primo, e 1957, comma quarto. c.c.; pertanto, l'atto interruttivo rivolto ad una persona fisica in proprio non estende la sua efficacia, qualunque ne sia il contenuto, nei confronti della societā di cui tale persona sia organo, rimanendo pur sempre distinte le due soggettivitā e, quindi, differenziate le rispettive posizioni sostanziali e processuali.