(massima n. 1)
L'atto di costituzione in mora può avere efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, quarto comma, c.c., anche qualora sia indirizzato al rappresentante del debitore, ovvero ad un soggetto che abbia agito in tale qualità, benché privo del potere di rappresentanza, qualora risulti applicabile il principio dell'apparenza del diritto, che può essere invocato nei confronti dell'apparente rappresentato, nel caso in cui questi abbia tenuto un comportamento colposo, tale da giustificare nel terzo il ragionevole convincimento che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, pur avendo accertato che l'atto di costituzione in mora era stato inviato a mezzo fax al legale al quale si presumeva conferito l'incarico di rappresentare il debitore nella composizione della controversia concernente il pagamento di un credito, ne aveva escluso l'efficacia interruttiva della prescrizione, senza valutare se il pregresso comportamento del debitore avesse o meno ingenerato nel creditore il ragionevole convincimento della titolarità da parte del legale del potere di rappresentanza del debitore.).