(massima n. 1)
La mancata comunicazione al mittente da parte del vettore della riscossione del prezzo della merce per effetto della clausola cosiddetta di assegno, integra soltanto un comportamento omissivo concretante un inadempimento contrattuale, ma non costituisce causa sospensiva della prescrizione a norma dell'art. 2941, n. 8 c.c. del diritto del mittente di agire nei confronti del vettore per l'adempimento della propria obbligazione, richiedendosi ai fini della norma richiamata che il debitore ponga in essere un atto doloso preordinato all'occultamento del proprio debito.