(massima n. 1)
In tema di prescrizione, la sospensione (art. 2943 c.c.) e l'interruzione (art. 2941 c.c.) costituiscono istituti nettamente distinti, i quali non si presentano in rapporto di progressività, con la conseguenza che l'eccezione d'interruzione della prescrizione non può ritenersi né equipollente, né comprensiva di quella relativa alla sospensione.