(massima n. 1)
L'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, sebbene non dedotta nelle fasi di merito, non integrando un'eccezione in senso stretto, č rilevabile d'ufficio ed anche in sede di legittimitā, purché le relative circostanze siano risultanti dagli atti giā ritualmente acquisiti nel precedente corso del processo.