(massima n. 1)
L'accertamento in ordine alla ritualità della proposizione dell'eccezione di prescrizione costituisce, come l'interpretazione del contenuto del ricorso introduttivo del giudizio, oggetto di una indagine di fatto del giudice del merito, non soggetto a sindacato di legittimità tranne che per vizi di motivazione; in tale operazione ermeneutica il giudice deve tener conto ai sensi degli artt. 1362 e ss. c.c., della volontà della parte in relazione al diritto fatto valere per il quale viene eccepita la prescrizione, tenuto conto dei seguenti criteri: nell'ipotesi di eccezione sollevata in termini generici, deve ritenersi eccepita non già la prescrizione presuntiva bensì la prescrizione estintiva ed in particolare quella decennale; ove l'eccezione riguardi una specifica prescrizione il giudice non può applicarne d'ufficio una diversa; per la ritualità dell'eccezione non è necessaria né l'adozione di formule rituali, né l'indicazione della disposizione di legge invocata, occorrendo peraltro che la parte manifesti chiaramente l'intenzione di avvalersi della prescrizione dando le indicazioni di fatto necessarie per rendere comprensibile ed individuabile la relativa eccezione.