(massima n. 1)
La rinuncia alla prescrizione per effetto di atto incompatibile con la volontą di avvalersi di essa, a norma dell'art. 2937 c.c., ovvero l'interruzione della prescrizione medesima per effetto di riconoscimento, a norma dell'art. 2944 c.c., possono conseguire anche da una proposta transattiva, qualora questa, anziché presupporre la contestazione del diritto della controparte, venga formulata in circostanze e con modalitą tali da implicare ammissione del diritto stesso, e sia rivolta solo ad ottenere un componimento sulla liquidazione del "quantum".