(massima n. 1)
La sanzione, ai sensi dell'art. 872 c.c., dell'abbattimento di fabbricati costruiti in violazione delle norme sulle distanze legali č applicabile indipendentemente dallo stato di buona o di mala fede del possessore, ed altresė non trova ostacolo nella norma di cui al capoverso dell'art. 2933 c.c., che limita l'eseguibilitā in forma specifica degli obblighi di non fare nel senso di vietare la distruzione che sia di pregiudizio all'economia nazionale, dovendo intendersi la norma con riferimento alle sole fonti di produzione e distribuzione della ricchezza.