(massima n. 1)
Le norme del codice civile sulle distanze fra gli edifici e quelle, ivi richiamate, dei regolamenti edilizi locali, che disciplinano, eventualmente, la materia in modo diverso, fondano, nelle controversie fra privati, il diritto soggettivo di colui che si ritenga danneggiato dalla loro violazione al risarcimento del danno ed alla riduzione in pristino ovvero allo spostamento della costruzione alla distanza prescritta dalle dette fonti normative, senza che possa in contrario rilevare — almeno in via di principio — il disposto dell'art. 2933 c.c., e l'ivi previsto divieto di costruzioni pregiudizievoli per l'economia nazionale.