(massima n. 1)
In tema di risarcimento del danno per lesione dei diritti reali - nella specie, del diritto di veduta - rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito (il cui mancato esercizio non č censurabile in sede di legittimitą) attribuire al danneggiato il risarcimento per equivalente anziché quello in forma specifica, salvo il dovere, imposto dall'art. 2933, secondo comma, c.c., di provvedere nel primo senso se la distruzione della cosa č di pregiudizio per l'economia nazionale.