(massima n. 1)
Con riguardo al contratto preliminare di compravendita, in caso di fallimento del promittente venditore, la scelta del curatore tra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto, contemplata dall'art. 72, quarto comma, legge fall. che č espressione di un potere discrezionale del curatore, per la tutela degli interessi della massa dei creditori č esercitabile in ogni sede in piena libertā di forme e senza limiti temporali. Ne consegue che, ove tale opzione sia formulata nel processo per paralizzare, nel giudizio di appello, la domanda proposta dal promissario acquirente ai sensi dell'art. 2932 c.c., essa non č assoggettata al regime proprio dei Ģnova ģ di cui al nuovo testo dell'art. 345 c.p.c., non potendo, avuto riguardo proprio alla sua descritta natura, essere assimilata ad una eccezione formulabile nella comparsa di risposta, o comunque sottoposta ai termini di cui all'art. 183, ultimo comma, c.p.c. per la precisazione o modificazione delle difese.