(massima n. 1)
Il principio, secondo cui l'eventuale esistenza di vizi della cosa promessa in vendita giustifica il rifiuto del promittente acquirente di stipulare il contratto definitivo e l'azione di quest'ultimo diretta al risarcimento dei danni subiti, si applica anche nella ipotesi in cui sia stata espressamente pattuita fra le parti la contemporaneitā fra la consegna della cosa ed il pagamento dell'intero prezzo. Pertanto, in tal caso il promittente compratore che non si sia rifiutato di ricevere la cosa promessa, anche se viziata, non č tenuto al previo adempimento della propria obbligazione di pagamento del prezzo per l'esercizio dell'azione di esatto adempimento o per potere eccepire l'inesatto adempimento da parte del promittente venditore.