(massima n. 1)
In tema di contratto preliminare, il riconoscimento dell'esperibilitā, da parte del promissario-acquirente, in presenza di vizi e di difformitā del bene promesso in vendita, dell'azione quanti minoris, contestualmente e cumulativamente all'azione di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo, comporta l'applicazione integrale della disciplina dettata dal codice civile per la garanzia per i vizi della cosa venduta, con conseguente esclusione della possibilitā di chiedere in alternativa alla riduzione dei prezzo, l'eliminazione dei vizi, che č rimedio estraneo alla garanzia per i vizi e in nessun modo congeniale alla natura e alla struttura della compravendita e del corrispondente contratto preliminare.