(massima n. 1)
In tema di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, l'effetto traslativo della sentenza pronunciata ex art. 2932 c.c. si determina, stantene l'efficacia costitutiva ex nunc, dal momento del suo passaggio in giudicato, onde solo da tale momento sorge, a carico promissario acquirente, il correlato obbligo di adempimento cui il detto effetto sia stato subordinato, rappresentando tale momento, inoltre, il dies a quo per l'adempimento entro un termine che non sia stato espressamente determinato ma solo qualificato (nella specie, in termini di «immediatezza») ai fini della sua determinazione.