(massima n. 1)
La promessa di vendita di un bene in comunione č, di norma, considerata dalle parti attinente al bene medesimo come un unicum inscindibile e non come somma delle singole quote che fanno capo ai singoli comproprietari, di guisa che questi ultimi salvo che l'unico documento predisposto per il detto negozio venga redatto in modo tale da farne risultare la volontą di scomposizione in pił contratti preliminari in base ai quali ognuno dei comproprietari si impegna esclusivamente a vendere la propria quota al promissario acquirente, con esclusione di forme di collegamento negoziale o di previsione di condizioni idonee a rimuovere la reciproca insensibilitą dei contratti stessi all'inadempimento di uno di essi costituiscono un'unica parte complessa e le loro dichiarazioni di voler vendere si fondono in un'unica volontą negoziale. Ne consegue che, quando una di tali dichiarazioni manchi (o sia invalida), non si forma (o si forma invalidamente) la volontą di una delle parti del contratto preliminare, escludendosi, pertanto, in toto la possibilitą del promissario acquirente di ottenere la sentenza costitutiva di cui all'art. 2932 c.c. nei confronti dei soli comproprietari promittenti, sull'assunto di una mera inefficacia del contratto stesso rispetto a quelli rimasti estranei.