(massima n. 1)
In materia di mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, č soggetto ad azione revocatoria (art. 2901 c.c.), ove concorrano le altre condizioni previste dalla legge, l'atto di concessione della garanzia ipotecaria a fronte di debito scaduto, atteso che la costituzione della garanzia non ha il connotato della doverositā proprio dell'adempimento (c.d. atto dovuto o atto giuridico in senso stretto) che giustifica l'esclusione della revocatoria, ai sensi del terzo comma dell'art. cit. ma si fonda sulla libera determinazione del debitore, il quale, attraverso la prestazione della garanzia, dā luogo alla modifica del suo patrimonio, con rischio di compromissione delle pregresse ragioni degli altri creditori.